Le persone disabili che hanno problemi di natura motoria, visiva, uditiva e del linguaggio, hanno la possibilità di effettuare acquisti per beni ad uso personale, di sussidi tecnico/informatici beneficiando della riduzione dell’I.V.A. al 4% purché il prodotto acquistato sia rivolto a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap (ai sensi del D.L. 669 del 31/12/96).
Per fruire dell’aliquota ridotta la persona con disabilità deve consegnare al venditore, al momento dell’acquisto, copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata. I verbali delle commissioni mediche integrate riportano, infatti, anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere le agevolazioni fiscali. Se da questi certificati non risulta il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio tecnico e informatico, è necessario esibire anche una copia della certificazione rilasciata dal medico curante contenente l’attestazione richiesta per l'accesso al beneficio fiscale.
Documentazione richiesta:
Secondo l'articolo 38-quarter D.P.R. 633/72 godono di tale agevolazione le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità Europea di beni per un importo complessivo superiore a 155 €, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima.
Ai sensi dell’art. 72 comma 3 DPR 633/72 sono equiparate alle operazioni non imponibili previste dagli articoli 8, 8 bis e 9 del DPR 633/72, le cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate:
ai Comandi Militari, ai quartieri generali militari internazionali installati in esecuzione del trattato NATO nonché alla amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell’organizzazione istituita con il suddetto trattato.
Documentazione richiesta:
Documentazione richiesta:
633/1972 la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17 prevedendo l'applicazione del reverse charge (inversione contabile) per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici” rese a soggetti passivi IVA.
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